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Divorzi e assegni milionari

Intervento pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera” del  26.06.2015, pagina 53.

La notizia della liquidazione in favore dell’ex moglie di Berlusconi di un assegno di divorzio pari a un milione e 400 mila euro al mese deve indurre, sul piano strettamente giuridico, a riflettere criticamente sull’orientamento della giurisprudenza che considera l’assegno di divorzio come strumento volto ad assicurare il mantenimento del tenore di vita familiare.

Vi è innanzitutto un’evidente contraddizione logica e giuridica fra l’istituto del divorzio, che ha come scopo proprio quello della cessazione del matrimonio e dei suoi effetti, e l’interpretazione sull’assegno di divorzio che, attraverso il parametro del tenore di vita, ne proietta all’infinito gli effetti sul piano economico. Ma quel che più rileva è che la legge non fa alcun riferimento al tenore di vita matrimoniale ma parla invece di carenza di mezzi adeguati da parte dell’ex coniuge e di impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, elementi, questi, che denotano l’assorbente profilo assistenziale dell’assegno. E richiamano il principio di autoresponsabilità dei coniugi dopo il divorzio che ispira la disciplina dei Principi di diritto europeo della famiglia e la legislazione dei maggiori ordinamenti europei, riconducendo quindi l’assegno post-matrimoniale in una dimensione funzionale al superamento dello stato di bisogno latamente inteso, piuttosto che alla conservazione dello standard di vita matrimoniale.

Né, infine, appare possibile trasporre nell’ambito del divorzio il medesimo principio adottato in sede di separazione, giacché nel nostro ordinamento la disciplina della separazione e dunque l’assegno di mantenimento per il coniuge separato si inserisce in un contesto che prevede la permanenza del vincolo matrimoniale, a differenza di quanto avviene invece per il divorzio. La prospettiva andrebbe quindi rovesciata: il criterio della conservazione del tenore di vita coniugale configurato per la separazione non può essere utilizzato nella diversa sede della disciplina del divorzio per le indubbie diversità morfologiche e funzionali che questo istituto presenta.

Avv. Dario Buzzelli

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